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SINTESI SUGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il D.Lgs. 81/2008 costituisce il riferimento principale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori subordinati ed equiparati. Si applica a tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, individuando le misure necessarie per prevenire infortuni e malattie professionali. Occorre tenere conto del fatto che oltre all’aggiornamento periodico di tutte le sanzioni dal 1° luglio 2018, per mancate visite mediche ed omessa formazione gli importi sono stati dal D.Lgs. 151/2015 raddoppiati se la violazione si riferisce ad oltre 5 lavoratori e triplicati oltre i 10 lavoratori.

 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali adempimenti di tipo generale rinviando all’approfondimento di singoli punti in appositi articoli tematici.

 

Soggetti interessati

Sono le organizzazioni pubbliche o private con almeno un lavoratore, inteso come chiunque presti la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro subordinato o equiparato. Include soci lavoratori, stagionali, volontari, tirocinanti, studenti che usano laboratori con impiego di macchine, agenti chimici fisici o biologici, somministrazione, distacco, lavoro accessorio, Co.Co.Co. in luoghi del committente.

 

Figure della sicurezza

Il Datore di Lavoro (DDL) deve designare è il soggetto titolare del rapporto di lavoro ha la responsabilità organizzativa ed esercita poteri decisionali e di spesa. I suoi compiti possono essere delegati ad altri soggetti tranne la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento.

Il Responsabile e addetti alla sicurezza (RSPP - ASPP) sono le figure tecniche che rispondono al DDL, da nominare prima dell’inizio attività con le opzioni seguenti:

- svolgimento diretto da parte del DDL in aziende artigiane, industriali, agricole, zootecniche ≤ 30 lavoratori, della pesca ≤ 20, altre ≤ 200 che non rientrano tra quelle a “rischio rilevante” (centrali elettriche, radiazioni, esplosivi di cui all’art. 31 c. 6);

- incarico a dipendente almeno diplomato e formato;

- incarico a professionista esterno nei casi consentiti e in assenza di figure interne con adeguate competenze.

Il Medico competente (MC) collabora con DDL a valutazione dei rischi e organizzazione del pronto soccorso e istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Esegue un sopralluogo almeno annuale presso i luoghi di lavoro. La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche:

- di idoneità prima di adibire i lavoratori alla mansione (anche in fase preassuntiva);

- periodiche entro le scadenze del piano di sorveglianza sanitaria (generalmente annuale);

- precedenti la ripresa del lavoro in caso di assenza continuativa > 60 gg. per motivi di salute;

- su richiesta del lavoratore giustificate dai rischi;

- a seguito di cambiamento di mansione;

- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dando comunicazione tempestiva al MC;

- integrate con esami specifici ed accertamenti.

Addetti alle emergenze (AEM) sono persone formate sul luogo di lavoro (considerando dimensioni, rischi, malattie, ferie, turni) il cui numero di è definito dal DDL, garantendo sempre la presenza di personale.

Il DDL può svolgere direttamente compiti di prevenzione incendi e Primo Soccorso previa comunicazione al RLS e formazione specifica. I lavoratori non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

Il Dirigente (DIR) è una figura facoltativa a cui il DDL può delegare tutti i compiti tranne la nomina di RSPP e VDR. Attua le direttive del DDL, organizza l’attività e vigila su di essa.

Dispone di autonomia tecnica, organizzativa, finanziaria.

Anche il Preposto (PRE) è una figura facoltativa e sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione di direttive e ne controlla la corretta esecuzione con potere d’iniziativa limitato (ad es. riconducibile a capo cantiere, capo ufficio capo reparto).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura che rappresenta le istanze dei lavoratori. Per le aziende o unità produttive > 15 dipendenti: RLS individuato tra le rappresentanze sindacali e in loro assenza eletto dai lavoratori al proprio interno. Il nominativo è comunicato all’Inail in caso di nuova nomina o variazione. Per le aziende o unità produttive ≤ 15 dipendenti: viene eletto il RLS interno o nominato un Rappresentante Territoriale (RLST) comune a più aziende o comparto. Il ruolo di RLS non è compatibile con incarico di RSPP o ASPP.

Il Datore di Lavoro (DDL) deve designare:

- il responsabile e eventuali addetti a Servizio prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP);

- il medico Competente (MC) nei casi previsti;

- gli addetti alle emergenze (AEM);

- i dirigente (DIR) e Preposto facoltativi (PRE).

Le nomine sono formalizzate con delega scritta accettata per iscritto e con data certa.

Informa i lavoratori della facoltà di eleggere propri rappresentanti (RLS), o ricorre in aziende ≤ 15 lavoratori ad un Rappresentante Territoriale (RLST).

 

Valutazione dei rischi

Il DDL è tenuto a valutare tutti i rischi ed a elaborare il documento (DVR) con data certa (vidimato da ufficio pubblico o postale, con firma digitale o sottoscrizione da DDL, RSPP, RLS o RLST e MC).

Il DVR è redatto in collaborazione con RSPP e MC consultando il RLS, al quale è reso disponibile anche su supporto informatico. E’ possibile l’uso di procedure standardizzate in realtà ≤ 50 lavoratori (se a rischio rilevante, atmosfere esplosive, chimico, biologico, cancerogeno, mutageno, amianto) e supporti informatici secondo prototipo europeo OIRA.

 

Formazione, informazione e addestramento

Il DDL ha obbligo di formazione e informazione dei lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o ciclo produttivo, introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento è previsto per l’uso di attrezzature che richiedono competenze particolari e DPI di 3° Categoria (salvavita). Sono previste formazioni iniziali ed aggiornamento periodico di RSPP e AEM, di RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, AEM con diverse scadenze.

 

Sorveglianza sanitaria

La nomina del Medico Competente dipende dai rischi per la salute che emergono in sede di valutazione dei rischi. I lavoratori sono sottoposti a visite mediche preventive e periodiche ed eventuali accertamenti previsti dal protocollo sanitario definito dal MC.

Il DDL è responsabile del rispetto delle scadenze del piano di sorveglianza sanitaria.

 

Prevenzione incendi

Il DDL deve valutare il rischio incendio a seguito del quale installa nel luogo di lavoro mezzi d’estinzione idonei a classe di fuoco e livello di rischio segnalati e soggetti a verifica semestrale.

Le attività che rientrano in DPR n. 151/2011 devono acquisire il Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Il piano d’emergenza, obbligatorio in forma scritta nei casi seguenti, è testato sul campo con esercitazioni periodiche verbalizzate:

- aziende con Certificato Prevenzione Incendi (CPI);

- in presenza di > 10 lavoratori.

 

Primo soccorso

Le imprese sono classificate in base al n. lavoratori e all’indice infortunistico inabilità permanente (IIR) in categorie:

- GRUPPO A:aziende/unità produttive in elenco o con IIR >4 cassetta primo soccorso + formazione (16 ore);

- GRUPPO B: aziende con ≥ 3 lavoratori non nel GRUPPO A cassetta primo soccorso + formazione (12 ore);

- GRUPPO C: aziende < 3 lavoratori non nel GRUPPO A pacchetto di medicazione + formazione (12 ore).

Vi è obbligo di comunicare l’appartenenza al GRUPPO A ad Asl del territorio.

 

Riunione periodica sulla sicurezza

Per le aziende > 15 lavoratori è indetta con cadenza almeno annuale per il riesame del sistema di sicurezza implementato. Partecipano il DDL o un rappresentante, RSPP, RLS e MC ove nominato, con redazione di un verbale tenuto a disposizione per la consultazione.

In aziende 15 lavoratori la convocazione può essere richiesta dal RLS.

 

Lavori in appalto

Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi attraverso iscrizione a CCIAA ed autocertificazione dei requisiti.

Se esistono interferenze elabora il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenza) con stima dei costi per la sicurezza allegato al contratto d’appalto. Se non esistono interferenze si consegna informativa sui rischi con divieti e prescrizioni.

Il alternativa al DUVRI è consentita la nomina di persona incaricata con formazione ed esperienza dei luoghi, limitatamente a settori a basso rischio individuati con decreto.

Sono esclusioni i servizi di tipo intellettuale, forniture materiali e attrezzature, lavori/servizi di durata ≤ 5 gg. privi di rischi d’incendio elevato da ambienti confinati, agenti cancerogeni, biologici, mutageni, atmosfere esplosive o particolari in Allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

03/12/2018